(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 
                        del 12 gennaio 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117 della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello statuto; 
    Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito con  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  in
particolare l'art. 6, comma 2; 
    Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro); 
    Visto il decreto del Presidente della giunta regionale  8  agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione  della  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale, lavoro»); 
    Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 14 ottobre 2010; 
    Visto il parere della direzione generale della presidenza; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2010, n.
901; 
    Visto il parere della competente commissione consiliare  espresso
nella seduta del 17 novembre 2010; 
    Visto  l'ulteriore  parere   della   direzione   generale   della
presidenza; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 28  dicembre  2010,
n. 1145. 
    Considerato quanto segue: 
      1.  la  previsione  contenuta  nell'art.  56  del  decreto  del
Presidente  della  giunta  regionale  n.   47/R/2003,   relativa   al
presidente dell'azienda per il diritto allo studio universitario, non
contempla la supplenza in caso di cessazione anticipata dall'incarico
per qualsiasi motivo, nelle more  della  sua  sostituzione  ad  opera
dell'art. 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n.  5  (Norme  in
materia  di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo   degli   organi
amministrativi di competenza della Regione); 
      2. occorre, pertanto, individuare il soggetto che  esercita  le
funzioni di presidente nelle more della sua sostituzione ad opera del
predetto art. 17 della legge regionale n.  5/2008,  onde  non  creare
soluzioni di continuita' nell'attivita' dell'azienda per  il  diritto
allo studio universitario; 
      3. occorre modificare l'art.  59  del  decreto  del  Presidente
della giunta regionale n. 47/ R/2003 in modo da renderlo coerente con
la medesima disposizione del decreto-legge n. 78/2010, ove stabilisce
che la partecipazione agli organi collegiali  e  la  titolarita'  dei
medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici e' onorifica e puo'
dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo,  inoltre,
il limite massimo dell'importo dei gettoni di presenza in euro  30,00
a seduta; 
    si approva il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'art.  56  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 47/R/2003 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 56 del decreto del Presidente  della
giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  «Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  formazione  professionale,  lavoro»)  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis. In caso di cessazione dall'incarico per  qualsiasi  causa
prima della scadenza del mandato e nelle more della sua  sostituzione
le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del consiglio di
amministrazione piu' anziano d'eta'.».